Pensiamo di farVi cosa gradita pubblicando quanto segue…

Estratto dal BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 41 – 26.10.2009

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

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Capo IV – Cani

  • Art. 19 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
  • Art. 20 – Aree e percorsi destinati ai cani.
  • Art. 21 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
  • Art. 22 – Norme igieniche.

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Nel dettaglio:

Art. 19

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.

2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.

Art. 20

Aree e percorsi destinati ai cani

1. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 21

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2.  I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

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4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.

Art. 22

Norme igieniche

1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.

2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all’interno di locali, il responsabile del cane ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.